La Commissione europea ha proposto di  modificare la direttiva sui diritti dei consumatori per obbligare i professionisti a informare i consumatori sulla durabilità e la riparabilità dei prodotti. Presentando le proposte, Věra Jourová, vicepresidente per i valori e la trasparenza, ha detto: «Sosteniamo i consumatori che desiderano sempre più scegliere prodotti che durano più a lungo e che possono essere riparati, e dobbiamo garantire che il loro impegno in questo senso non sia ostacolato da informazioni ingannevoli. Con la presente proposta forniamo loro nuovi ed efficaci strumenti perché compiano scelte consapevoli aumentando la sostenibilità dei prodotti e della nostra economia».

Ecco cosa prevede la proposta della Commissione Ue:

Durabilità: i consumatori devono essere informati della durabilità garantita dei prodotti. Se il produttore di un bene di consumo offre una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, il venditore deve informarne il consumatore. Per i beni che consumano energia il venditore deve informare i consumatori anche quando il produttore non fornisce informazioni sull’esistenza di una garanzia commerciale di durabilità.

Riparazioni e aggiornamenti: il venditore deve fornire informazioni sulle riparazioni, come l’indice di riparabilità (se applicabile), o altre informazioni sulla riparazione messe a disposizione dal produttore, come la disponibilità di pezzi di ricambio o un manuale di riparazione. Per i dispositivi intelligenti e i contenuti e servizi digitali il consumatore deve essere informato anche in merito agli aggiornamenti del software forniti dal produttore. I produttori e i venditori decideranno il modo più appropriato per fornire tali informazioni al consumatore, sia esso sull’imballaggio o nella descrizione del prodotto sul sito web. In ogni caso tali informazioni devono essere fornite prima dell’acquisto e in modo chiaro e comprensibile.

Divieto di greenwashing e obsolescenza programmata. La Commissione propone diverse modifiche della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Anzitutto la proposta amplia l’elenco delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali il professionista non può ingannare il consumatore per includere l’impatto ambientale o sociale, la durabilità e la riparabilità. Aggiunge inoltre nuove pratiche considerate ingannevoli in base a una valutazione delle circostanze del caso, come la formulazione di una dichiarazione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente. Infine modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali aggiungendo nuove pratiche all’attuale elenco di pratiche commerciali sleali vietate, la cosiddetta “lista nera” che comprenderanno, tra l’altro il divieto di: omettere di informare i consumatori dell’esistenza di una caratteristica introdotta nel bene per limitarne la durabilità, come ad esempio un software che interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo un determinato periodo di tempo; formulare dichiarazioni ambientali generiche o vaghe laddove l’eccellenza delle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista non sia dimostrabile. Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono “rispettoso dell’ambiente”, “eco” o “verde”, che suggeriscono o danno erroneamente l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali; formulare una dichiarazione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto; esibire un marchio di sostenibilità avente carattere volontario che non è basato su un sistema di verifica da parte di terzi o stabilito dalle autorità pubbliche; omettere di informare che il bene dispone di una funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale.

La Commissione Ue evidenzia che «Le modifiche mirano a offrire certezza del diritto per i professionisti, ma anche ad agevolare l’applicazione delle norme nei casi relativi al greenwashing e all’obsolescenza precoce dei prodotti. Peraltro la garanzia che le dichiarazioni ambientali sono eque permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l’ambiente rispetto ai propri concorrenti. Sarà così incoraggiata la concorrenza spingendo verso prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente».

Didier Reynders, commissario Ue per la giustizia, ha concluso: «La questione è semplice. Se non inizieremo a consumare in modo più sostenibile, non riusciremo a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Sebbene la maggior parte dei consumatori desideri offrire il proprio contributo, abbiamo assistito a un aumento delle pratiche di “greenwashing” e di obsolescenza precoce. Per diventare i veri attori della transizione verde i consumatori devono avere il diritto di essere informati per compiere scelte sostenibili e devono essere tutelati dalle pratiche commerciali sleali che abusano del loro interesse ad acquistare prodotti verdi».

Le proposte della Commissione saranno ora discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta adottate e recepite nella legislazione nazionale degli Stati membri, garantiranno ai consumatori il diritto a rimedi in caso di violazioni, anche attraverso la procedura di ricorso collettivo di cui alla direttiva relativa alle azioni rappresentative.

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